IVA nei parchi divertimento: quando il parcheggio e l’affitto di ombrelloni sono “accessori” all’ingresso

Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 11 aprile 2025, n. 96

15 Aprile 2025
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Con la risposta a interpello n. 96 dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’aliquota IVA agevolata per i servizi accessori resi all’interno dei parchi tematici. In particolare, l’Agenzia chiarisce che i servizi di parcheggio possono considerarsi accessori all’ingresso, beneficiando dell’IVA al 10%, mentre l’affitto di ombrelloni e cabanas deve essere valutato in base alla tipologia di parco: sono accessori nel caso di parchi acquatici, dove contribuiscono alla fruizione delle attrazioni, ma restano soggetti all’aliquota ordinaria del 22% se offerti nei parchi divertimento “classici”.

Accessori ma non troppo: i chiarimenti dell’Agenzia


La risposta a interpello n. 96/2025 fornisce importanti indicazioni interpretative sull’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, per le attività di spettacolo viaggiante, comprendenti anche i parchi divertimento e i parchi acquatici. Oggetto del quesito è la possibilità di applicare tale aliquota agevolata anche a due servizi accessori offerti all’interno del parco: il parcheggio e il noleggio di ombrelloni e cabanas.
La società istante, che gestisce due strutture distinte – un parco divertimenti “classico” e un parco acquatico – ha chiesto se tali servizi possano essere considerati “accessori” rispetto all’ingresso al parco, ai sensi dell’art. 12 del Decreto IVA. Il concetto di accessorietà, com’è noto, consente di estendere il trattamento fiscale della prestazione principale (in questo caso, l’ingresso al parco soggetto a IVA al 10%) anche alle prestazioni secondarie, purché siano funzionalmente connesse.

Il parcheggio è funzionale, l’ombrellone dipende


L’Agenzia delle Entrate accoglie parzialmente la tesi del contribuente. In merito al parcheggio, la risposta è favorevole: il servizio, offerto in via esclusiva ai visitatori del parco e necessario a causa della carenza di trasporto pubblico, è considerato strettamente funzionale alla fruizione dell’attività principale e, quindi, accessorio. Il trattamento IVA ridotto al 10% si applica, quindi, senza distinzione tra i due parchi gestiti dalla società.

Diverso è il discorso per il noleggio di ombrelloni e cabanas. L’Agenzia distingue tra i due parchi in questione. Nel parco acquatico, questi servizi si inseriscono in un contesto in cui la permanenza in aree attrezzate per il relax costituisce parte integrante dell’esperienza ludica, contribuendo alla fruizione delle piscine e delle attrazioni. In questo caso, l’accessorietà è riconosciuta e l’IVA ridotta si applica.
Al contrario, nel parco divertimenti “classico”, dove il noleggio di tali attrezzature non risponde a un’esigenza funzionale alla fruizione delle attrazioni, manca il nesso necessario per parlare di accessorietà. In questa seconda ipotesi, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

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