TAR LAZIO, SEZ. II-TER – Sentenza 21 gennaio 2015, n. 1065
È illegittimo il provvedimento con il quale il comune ha disposto l’interdizione dell’attività di sala giochi “fino ad avvenuto adempimento di quanto disposto dalla Guardia di Finanza per la sanzione amministrativa pecuniaria comminata, […] salvo ulteriore provvedimento sospensivo disposto dalla Questura di Roma per l’esercizio non autorizzato di scommesse in violazione dell’art. 88 del t.u.l.p.s.”, posto che l’atto impugnato non reca esaustive ragioni per l’adozione della misura contestata, se non il mero richiamo al presupposto (in fatto) dell’avvenuta sanzione per il possesso degli apparecchi senza autorizzazione o licenza ed alla norma di cui all’art. 110 t.u.l.p.s. Tuttavia, questa disposizione consente solo all’ente locale la sospensione dell’attività del gestore per un massimo di trenta giorni (da graduare dunque in ordine alla gravità della violazione contestata), ma non di inibirne l’attività sine die come di fatto accade quando si commisura la chiusura all’avvenuto pagamento della sanzione comminata. Invero, essendo quest’ultima contestata, la riapertura dell’esercizio dipenderebbe da un termine incerto nel tempo e si finirebbe con il perseguire una funzione latamente coattiva al fine di ottenere indirettamente il pagamento della sanzione.
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