Installazione di VLT

14 Settembre 2010
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La circolare del Ministero degli Interni relativa alle VLT del 23 giugno 2010 ricorda che la norma relativa alla autorizzazione per l’installazione di VLT è contenuta nel comma 5 dell’art. 9 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 in cui si stabilisce che “Ai fini dell’esercizio della raccolta del gioco, nelle sale di cui al comma 1, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S.”.
Diversamente da quanto previsto per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 lett. a), l’installazione degli congegni tipo VLT necessita del rilascio da parte delle questure di un nuovo titolo di polizia riconducibile, quanto a validità, all’art. 88 del t.u.l.p.s.. Infatti, il riferimento esplicito all’art. 88 del t.u.l.p.s. induce a prendere atto che deve trovare applicazione l’art. 194 del Regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s. approvato con R. D. 635/1940 in cui si prevede testualmente che “Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi,ove non ne sia stata data espressa autorizzazione”.
La disponibilità di una distinta licenza di pubblica sicurezza, per ogni attività esercitata nello stesso locale, consente di modulare con maggiore adeguatezza i poteri di vigilanza e sanzionatori adottabili dal personale, precisa il Ministero nella nota, preposto ai controlli affinché se, ad esempio, si dovesse sospendere o revocare la licenza relativa agli apparecchi videoterminali, oggetto del provvedimento sanzionatorio, sarebbe l’attività condotta in difformità delle prescrizioni di legge con l’esclusione, ove possibile, di riflessi negativi sull’attività principale esercitata nello stesso locale e separatamente autorizzata. Sul punto, preme chiarire che relativamente agli esercizi pubblici di cui all’art. 9 lettere a), b), c), d), e) del decreto Direttoriale 22 febbraio 2010, l’autorizzazione posseduta per l’attività principale è propedeutica all’acquisizione dell’ ulteriore licenza per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 b) del t.u.l.p.s..
Pertanto, qualora dovesse venire meno la licenza di polizia rilasciata per l’attività principale, rispettivamente art. 88 t.u.l.p.s. per gli esercizi elencati dalla lettera a) alla lettera d) e 86 per gli esercizi di cui alla lettera e), automaticamente dovrà essere revocato il connesso titolo autorizzatorio che legittima l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. b) del t.u.l.p.s..
Nella considerazione che i parametri di funzionamento degli apparecchi da gioco in argomento consentono il trattamento di somme di danaro di ragguardevole consistenza, si rammenta che, in presenza di peculiari condizioni territoriali e/o ambientali la questura ha facoltà di imporre, ai sensi dell’art. 9 del t.u.l.p.s., ogni prescrizione ritenuta opportuna, (come ad esempio l’adozione di protezioni passive quali telecamere predisposte per la videosorveglianza dei locali, grate alle finestre, ecc.) idonea a limitare o quantomeno scoraggiare la commissione di reati quali rapina, furto, danneggiamento, ecc..
Su tale ultimo aspetto, non è superfluo ricordare che, l’art. 153 del Regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., stabilisce che “La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”. Da ultimo, al fine di evitare l’instaurazione di controversie di natura amministrativa connesse alla regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, (cfr. TAR Sicilia Sezione di Catania, Sent. N. 1426/2010) si ritiene opportuno rammentare che, con riferimento alle modalità di conduzione delle attività economiche, l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dispone che “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

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