Installazione di una pista di ghiaccio temporanea

Obblighi e procedure autorizzative

20 Novembre 2024
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Indice

Il caso


Una società sportiva, gestore di un impianto sportivo, intende installare una pista di pattinaggio su ghiaccio temporanea per un periodo di 45 giorni, in concomitanza con le festività natalizie, utilizzando il campo da tennis della struttura. La pista è noleggiata da un’azienda che, secondo visura camerale, si occupa del noleggio di attrezzature per il divertimento. Il gestore dell’impianto sportivo richiede chiarimenti sulla documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni necessarie, non avendo certezza sull’inquadramento della pista come attrazione dello spettacolo viaggiante e sul tipo di licenza da richiedere.

La soluzione operativa


Classificazione della pista di ghiaccio

La pista di pattinaggio su ghiaccio rientra tra le attrazioni dello spettacolo viaggiante, come definito dall’elenco ufficiale: “PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE: Trattasi di pista per pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle installata al fine di offrire momenti ludici, non utilizzabile per competizioni di carattere sportivo.”

Ai sensi di questa classificazione, l’installazione e l’esercizio della pista richiedono:
► La licenza di cui all’articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) per il possesso e l’intestazione dell’attrazione.
► La licenza di cui all’articolo 68 TULPS per l’attivazione dell’attrazione al pubblico.
► La conformità al DM 18 maggio 2007 in materia di sicurezza e requisiti tecnici per le attrazioni dello spettacolo viaggiante.  

Iter autorizzativo per la società sportiva
Passaggi obbligatori

Attribuzione del codice identificativo della pista di ghiaccio:
La pista deve essere dotata di un codice identificativo inamovibile, assegnato dal Comune che ne autorizzò originariamente l’installazione.
Se la società sportiva diventa gestore della pista, deve richiedere la formalizzazione del passaggio d’intestazione del codice identificativo a suo nome.
Richiesta della licenza ex art. 69 TULPS:
La società sportiva deve ottenere questa licenza, che certifica il possesso legale dell’attrazione.
Certificazioni tecniche:
Presentazione della certificazione di corretto montaggio della pista, redatta da un tecnico abilitato.
Certificazione di messa a terra e sicurezza dell’impianto elettrico.
Richiesta della licenza ex art. 68 TULPS:
Una volta ottenute le certificazioni e la licenza ex art. 69, la società sportiva può richiedere l’autorizzazione per aprire l’attrazione al pubblico.
Iscrizione al Registro delle Imprese:
La società sportiva deve risultare iscritta al Registro delle Imprese per svolgere l’attività in conformità alla normativa vigente.
Alternativa operativa
Se la società sportiva non intende intestarsi il codice identificativo né ottenere la licenza ex art. 69 TULPS, il noleggiatore (che detiene il codice identificativo e la licenza ex art. 69) può richiedere la licenza ex art. 68 TULPS, indicando il presidente della società sportiva come rappresentante ai sensi dell’articolo 8 TULPS.

Conclusione


La società sportiva deve scegliere tra due vie operative:
► ottenere direttamente le licenze necessarie oppure
► delegare al noleggiatore la gestione autorizzativa.
In entrambi i casi, è fondamentale rispettare le normative tecniche e amministrative previste per garantire la sicurezza e la legalità dell’operazione.

Riferimenti normativi principali


Art. 68 TULPS: Regolamenta le autorizzazioni per spettacoli pubblici.
Art. 69 TULPS: Richiede la licenza per il possesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
DM 18 maggio 2007: Definisce i requisiti tecnici e di sicurezza per le attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Circolare 1/12/2009, n. 17082/114: Specifica le condizioni per la cessione a terzi delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e l’applicabilità degli artt. 69 e 68 TULPS.

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