Informazione sui prodotti alimentari: nuove regole dal Parlamento Europeo

11 Luglio 2011
Modifica zoom
100%
Nella seduta del 6 luglio scorso il Parlamento Europeo ha approvato una bozza di Regolamento in materia di etichettatura e di diritto all’informazione dei consumatori sui generi alimentari che si accingerà a modificare la normativa comunitaria attualmente in vigore.

Il Regolamento in questione si rivolgerà a tutti gli operatori della filiera alimentare, nessuno escluso, laddove siano in qualche misura coinvolti nell’attività di fornitura ai consumatori finali di informazioni riguardanti i prodotti alimentari.

Qualunque alimento destinato ad essere immesso sul mercato per la commercializzazione diretta ai consumatori finali così come per il suo consumo da parte della collettività per il tramite di operatori alimentari intermedi (mense, ristoranti e via dicendo) dovrà essere sempre accompagnato dalle informazioni prescritte dal Regolamento.

In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 9 del provvedimento in questione, gli imballaggi e le etichette apposte sugli alimenti dovranno contenere, in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile, l’indicazione delle seguenti informazioni obbligatorie:

i) la denominazione dell’alimento (da intendersi come denominazione usualmente utilizzata nel Paese in cui l’alimento viene commercializzato oppure, in mancanza, come denominazione di tipo descrittivo);

ii) l’elenco degli ingredienti (secondo la loro denominazione specifica ed in ordine decrescente di peso);

iii) le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze (mediante l’utilizzazione di un carattere differente per dimensione, stile o colore rispetto a quello impiegato per indicare gli altri ingredienti);

iii) la quantità degli ingredienti (ogni qual volta in cui l’ingrediente figuri anche nella denominazione dell’alimento e rappresenti una sostanza essenziale per caratterizzare l’alimento stesso);

iv) la quantità netta dell’alimento (espressa, a seconda dei casi, in litri, centilitri, millilitri, chilogrammi o grammi);

v) la durata minima di conservazione o la data di scadenza (per tutti gli alimenti altamente deperibili nei casi in cui l’indicazione del termine minimo di conservazione non sia sufficiente a scongiurare eventuali rischi per la salute umana);

vi) le condizioni di conservazione (per quegli alimenti che richiedono particolari condizioni di conservazione e/o di utilizzo);

vii) il Paese d’origine o il luogo di provenienza (oltre agli alimenti per i quali è già previsto da particolari disposizioni di legge, l’obbligo viene esteso anche alle carni ed a tutti i casi in cui le indicazioni contenute nell’etichetta potrebbero indurre il consumatore in errore circa la provenienza dell’alimento);

viii) le istruzioni per l’uso (al fine di consentire un utilizzo adeguato del alimento);

ix) la quantità alcolica effettiva (per le bevande che contengono più del 1,2% di alcol in volume);

x) la dichiarazione nutrizionale (contenente i valori energetici e le quantità espressi per 100g o 100ml di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, fatte salve le dovute deroghe e prescrizioni specifiche per alcuni tipi di alimenti).

L’esattezza e la precisione con cui tali informazioni dovranno essere fornite dal produttore faranno sì che il consumatore non potrà essere indotto in errore circa la sussistenza di particolari caratteristiche, proprietà e/o effetti dell’alimento, nemmeno per il tramite dello strumento pubblicitario.

Anche le modalità di presentazione di tali informazioni sugli imballaggi e sulle etichette apposte sugli alimenti hanno trovato concreta espressione nel provvedimento che sembrerebbe invocare a più riprese il principio della “chiara leggibilità” delle informazioni, principio in forza del quale i caratteri stampati sulle etichette e/o sugli imballaggi non potranno avere un’altezza inferiore ad 1,2 mm e nessun’altra immagine o elemento dovrà oscurare od impedire in qualche modo la lettura di dette informazioni.

Le disposizioni sin qui descritte troveranno diretta applicazione anche nelle ipotesi di vendita a distanza dei generi alimentari, ove le informazioni obbligatorie dovranno essere portate a conoscenza del consumatore finale, non solo al momento della consegna del bene, ma anche prima della conclusione del contratto di vendita e senza che ciò comporti costi aggiuntivi per il consumatore.

E’ bene specificare che i responsabili per la corretta applicazione di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento che il Parlamento Europeo si accingerà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea saranno tanto i produttori quanto gli importatori dei beni, nel caso in cui il produttore non sia stabilito nell’Unione Europea.

Il provvedimento contiene, inoltre, numerose deroghe e disposizioni speciali applicabili in presenza di particolari tipi di alimenti ed a fronte delle loro differenti modalità di immissione nel mercato.

Ebbene, è innegabile che il rigoroso rispetto delle nuove disposizioni da parte degli operatori del settore alimentare sarà particolarmente importante specie se si considera che ad essere perseguite dall’Unione Europea sono principalmente la protezione della salute dei consumatori e la possibilità per questi ultimi di effettuare delle scelte consapevoli e sicure al momento dell’acquisto; all’indomani dell’emergenza sanitaria scaturita dal diffondersi in Europa del batterio E.coli non rimane, quindi, che domandarsi se non sia il caso di inasprire quanto prima anche la normativa comunitaria in materia di qualità, prevenzione e sicurezza alimentare.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento