di LUIGI OLIVERI da (ItaliaOggi)
Incarichi a contratto legittimi solo se sia dimostrata e motivata l’assenza di adeguate professionalità nell’organico. Il Consiglio di stato, con sentenza sezione V, 23 aprile 2024, n. 3717 conferma le statuizioni del Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria 00456/2019 affermando la necessità di applicare agli incarichi a contratto degli enti locali non solo l’articolo 110 del Tuel, ma anche le disposizioni dell’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001. La sentenza di Palazzo Spada in commento è lineare: “anche per le determinazioni applicative dell’art. 110, v’è un obbligo di specifica motivazione della scelta, che comporta l’indicazione dei presupposti per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, fra cui il conferimento a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”. Il riferimento alla motivazione della scelta che trova il presupposto nella preventiva dimostrazione dell’impossibilità di rinvenire la particolare qualificazione professionale richiesta nei ruoli dell’ente, infatti, non si trova nel testo dell’articolo 110 del Tuel, bensì dell’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001. Tale norma estende immediatamente e direttamente il proprio contenuto precettivo all’ordinamento del personale locale, in primo luogo per espressa volontà dell’articolo 88 del dlgs 267/2000. Inoltre, l’articolo 19, comma 6-ter, del dlgs 165/2001 dispone che “il comma 6 ed il comma 6-bis del medesimo articolo 19 si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2”; tra le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs 165/2001 rientrano gli enti locali, sicchéa ben vedere la disciplina degli incarichi a contratto è, allora, contenuta nel combinato disposto degli articoli 110, comma 1, del Tuel e dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001. Nel caso di specie alcuni dipendenti di un comune avevano presentato ricorso perché l’ente aveva attivato l’incarico a contratto con esterni “senza tenere in alcun modo conto della circostanza relativa alla presenza nel proprio organico dei ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato la cui idoneità professionale a ricoprire l’incarico in discorso non è mai stata contestata, senza altresì esplicitare le relative ragioni”. Dunque, nel corso del giudizio siè data dimostrazione dell’esistenza nell’organico comunale di dipendenti dotati della qualifica contrattuale necessaria e dotati incontrovertibilmente di competenze tali da essere meritevoli dell’incarico. Ciò basta a rendere illegittimi gli incarichi a contratto conferiti dall’ente, che ha agito abbracciando l’idea molto diffusa secondo la quale le amministrazioni possano liberamente scegliere se coprire un certo fabbisogno di soggetti da preporre ai vertici organizzativi mediante assunzioni a tempo indeterminato, oppure mediante incarichi a contratto, unita all’ulteriore convinzione che l’articolo 110 del Tuel faccia storia a sé, senza curarsi, quindi, di quanto dispone l’articolo 19, comma 6. Invece, Palazzo Spada conferma che occorre la verifica dell’assenza delle professionalità nella dotazione. La sentenza sgombera il campo, inoltre, da chiavi di lettura secondo le quali le selezioni per gli incarichi a contratto sarebbero da considerare fiduciarie e sorrette dall’autonomia di diritto privato, tanto da determinare la giurisdizione del giudice ordinario. Esattamente al contrario, per Palazzo Spada la giurisdizione è amministrativa “posto che a dette procedure si applicano le norme generali, discendenti dal principio di cui al comma 3 dell’art. 97 Cost., che governano la gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l’assunzione sia stata effettuata con contratti a termine, in funzione dell’esecuzione di uno specifico progetto, ed il bando di concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo svolgimento di prove d’esame”.
* Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 10 maggio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento