Il solo dato oggettivo della violazione di una norma di azione non integra, come conseguenza, gli estremi di una condot-ta cui possa collegarsi l’obbligo risarcitorio in assenza dell’elemento soggettivo della colpa.
Il solo dato oggettivo della violazione di una norma di azione non integra, come conseguenza, gli estremi di una condot-ta cui possa collegarsi l’obbligo risarcitorio in assenza dell’elemento soggettivo della colpa.
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