Il Tar ha accolto i ricorsi, alla luce della sentenza n. 140 del 2015 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 52, commi 1 bis e 1 ter (dettati dagli artt. 2-bis e 4-bis, d.l. n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, e l’art. 4, comma 1, d.l. n. 83 del 2014, come convertito dalla l. n. 106 del 2014) nella parte in cui non prevedono il ricorso all’intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni, attesa la competenza regionale in materia di commercio.
Nella motivazione il Tar ha chiarito che, proprio per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 140 del 2015, le prescrizioni della Soprintendenza, quando riguardano le occupazioni di suolo pubblico, anche se inserite nel provvedimento di vincolo quale prescrizione di tutela, non possono sottrarsi alla procedura dettata dal 52, in quanto norma speciale posta a garanzia delle competenze costituzionali degli enti locali in materia di commercio.
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