Il Suap e i pareri tardivi della Soprintendenza sulle istanze delle attività produttive

Approfondimento di Pippo Sciscioli

10 Giugno 2024
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Deciso intervento del Consiglio di Stato nei confronti delle Soprintendenze i cui pareri ex art. 146 d.lgs. 42/2004 (Codice del paesaggio) resi tardivamente o addirittura non espressi nell’ambito della conferenza di servizi o dell’istituto del silenzio assenso ex art.17 bis della L. 241/90, sono da considerarsi inefficaci.

Il Comune, ed in particolare il Suap, nell’ambito di procedimenti avviati dalle attività produttive non solo non è vincolato dall’espressione resa oltre i termini dall’autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico o culturale ma addirittura ne deve prescindere.

In altre parole, quel parere è tamquam non esset, applicandosi finalmente anche in questi procedimenti l’istituto del silenzio assenso, che ormai si estende a qualsiasi latitudine, specie quando sono coinvolte le attività produttive che fanno del fattore tempo la variabile fondamentale nell’ambito del proprio progetto insediativo.

E così dopo la fragorosa sentenza n. 8610/2023, che ha superato definitivamente il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui il parere tardivo della Soprintendenza era considerato semplicemente non vincolante per il Comune, che era libero o meno di tenerne conto, arriva l’ultima presa di posizione con la sentenza 1093/2024 che consolida il percorso avviato.

I giudici di palazzo Spada, richiamando i precedenti a cominciare dal parere n. 1640 del 2016 dell’Adunanza della Commissione Speciale, valorizzano il nuovo paradigma fornendo una puntuale indicazione sul piano applicativo dell’art. 17-bis L. 241/90, estendendone il perimetro alla fattispecie in cui sia convocata una conferenza di servizi ex art.14 bis L. 241/90, quale che sia l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato.

Il punto di svolta rispetto al passato è contenuto nel d.l. 76/2020 con cui il legislatore aveva aggiunto all’art.2 della l. 241/90 il comma 8 bis secondo cui «Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, […] sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni », residuando dunque all’Amministrazione tardiva soltanto il potere di autotutela. Non solo.

Il recente decreto legge n.19 del 2 marzo, all’art.12 c.6 (convertito dalla legge n.56 del 29 aprile), restringe ancor di più i termini di conclusione della conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona ex art.14 bis L. 241/90, indetta dalle Amministrazioni quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da altri Enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Si ha ora che per tutto il 2024, la conferenza di servizi decisoria asincrona si concluderà al massimo in 45 giorni, anziché in 90, anche nei casi in cui debbano essere acquisiti dall’autorità procedente i pareri di Enti preposti alla tutela ambientale, sanitaria e paesaggistico-territoriale, con la conseguenza che, decorso il termine, il parere tardivo o la mancata espressione dello stesso equivarranno a silenzio assenso.

Quindi, in base ai principi di semplificazione amministrativa, buona fede cui è oggi tenuta la P.A e legittimo affidamento del privato nei rapporti con gli Enti pubblici, sempre più rafforzati dal legislatore, in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione), il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato  a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo.

Sicchè il meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 17-bis della L. n. 241/90 è applicabile anche in seno a una conferenza di servizi, considerato che i pareri vincolanti di altre amministrazioni richiesti dal Comune partecipano alla formazione di un provvedimento finale pluri-strutturato, compresi quelli di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, come i beni culturali di modo, per cui, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso.

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