Secondo il TAR Abruzzo, L’Aquila (Sez. I), sentenza 18 gennaio 2022, n. 25, l’Amministrazione, nella fissazione dei costi per la riproduzione, deve limitarsi a richiedere l’importo esatto dell’onere di riproduzione in concreto delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità; in ogni caso, quindi, la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l’amministrazione ricavare profitti dall’esercizio di un’attività istituzionale connessa al diritto di accesso (cfr. TAR Toscana, sez. I, sent. 9 gennaio 2017, n. 11).
Applicando tali principi, i giudici abruzzesi hanno ritenuto illegittima la pretesa del Comune di richiedere una somma di € 40 per singolo documento del quale era stato richiesto l’accesso, trattandosi di un onere “del tutto arbitrario, immotivato e spropositato”, rappresentante un ostacolo all’esercizio in concreto con l’esercizio del diritto di accesso.
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