In ambito di parchi divertimenti allestiti in occasione di feste, si chiede se un esercente dell’attività dello spettacolo viaggiante avente diritto all’installazione, in caso di sinistro accertato sull’attrazione da installare, può essere consentita la sostituzione temporanea della medesima con altra dello stesso tipo di proprietà di terzi, dimostrando il solo titolo di possesso (contratto comodato/affitto) della nuova attrazione e non registrandola sulla licenza personale
art. 69 STULP, in quanto vista l’urgenza non ci sarebbero i tempi tecnici per la registrazione dell’attrazione sulla licenza art. 69 TULPS?
Il titolare dello spettacolo viaggiante, quindi in possesso della licenza nella quale é inserita l’attrazione di sua proprietà indicando anche il codice identificativo attribuito potrà installarne una di tipologia diversa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale, solamente se la nuova attrazione risulti a lui intestata e trascritta nella propria licenza. Questa operazione può essere svolta solamente se viene emessa una fattura di cessione temporanea dell’attrazione fra i due soggetti interessati e se il comune che ha provveduto alla registrazione rilascia la voltura del codice identificativo a favore del subentrante. Non potranno essere applicate procedure che non prevedano tale percorso al solo scopo di abbreviare i tempi burocratici. Altra soluzione potrebbe essere quella di ammettere, una tantum, al parco di divertimenti il soggetto titolare dell’attrazione regolare che può far gestire l’attrazione all’esercente che ha perso la sua attrazione, ovviamente nominandolo come suo rappresentante ai sensi dell’
art. 8 tulps.
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