IL QUESITO DEL GIORNO – Spettacolo viaggiante – Centro commerciale – Installazione

Un soggetto comunica l’ installazione temporanea all’interno di un centro commerciale

23 Dicembre 2015
Modifica zoom
100%
QUESITO 
 
Un soggetto, che si qualifica come un non meglio specificato rappresentante degli esercenti di attrazioni per spettacolo viaggiante,comunica l’ installazione temporanea, all’interno di un centro commerciale insistente nel territorio comunale, di n.7 giostre e richiede licenza di esercizio delle singole attrazioni. Nell’istanza viene inoltre specificato che trattasi di un numero inferiore a 9 attrazioni e pertanto non trattasi di parco di divertiemto con un numero previsto di utenti inferiore a 200. All’istanza è allegata relazione tecnica relativa all’ubicazione delle attrazioni e verifica dell’impianto elettrico condizioni di sicurezza e agibilità ex D.M. 19/08/1996 e DPR 311/2001 relativo a strutture e/o parchi con numero di spettatori inferiore a 200, e collaudo elettrico- strutturali x ciascuna attrazione a firma di tecnico abilitato. Gli esercenti delle singole attrazioni hanno integrato l’istanza con: Licenza ex art.69 TULPS Codice identificatico dell’attrazione, certificato di verifica annuale e polizza assicurativa.L’Ente deve rilasciare licenza ex art. 68 TULP per il periodo richiesto previo parere della Commissione di Vigilanza?

RISPOSTA

Se il comune è stato solamente contattato dal sedicente rappresentante degli esercenti appare poco chiaro come possa già essere in possesso della certificazione di corretto montaggio e di messa a terra dell’impianto elettrico, dato che queste sono documentazioni che soggetti abilitati alla sottoscrizione di tali certificazioni potranno fare solo dopo che siano state installate e collegate alla rete elettrica. Ciò posto non ci risulta che il parco divertimenti si realizzi solo con un numero maggiore di 9 attrazioni ed inoltre essendo queste collocate all’interno di un centro commerciale si dovrà verificare quale sia l’area utilizzata, se infatti si collocassero nell’area dedicata al parcheggio verrebbero meno le condizioni indispensabili che servirono a rilasciare l’autorizzazione di commercio, Il Ministero dell’Interno nella nota del 14/3/2013 n. 557/PAS/U/005089, ha poi precisato che “ la nozione di “parco di divertimento”, che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l’unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell’area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate. Non integrano, pertanto, la figura del “parco di divertimento” neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni. Occorre poi valutare se è necessaria la verifica da parte della commissione di vigilanza, ciò anche nell’ipotesi di 9 attrazioni e di una capienza complessiva non superiore alle 200 persone; sempre nella citata nota il Ministero precisa che “L’obbligo della verifica da parte della commissione di vigilanza non è legato alla presenza o meno di un palco ma alla tipologia e modalità di svolgimento del pubblico spettacolo, sarà infatti necessaria sempre la verifica di agibilità quando vi è un pubblico che assiste e se tale pubblico ha elementi di contenimento ( panche, sedie,transenne ecc), sul numero delle persone che assistono, sulla tipologia dello spettacolo e comunque sulla “base della valutazione di rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza”: Rimangono comunque valide le altre condizioni, ovvero che ogni attrazione sia inserita nella licenza di cui all’articolo 69 del TULPS intestata ai singoli partecipanti e che sia stato attribuito il codice identificativo che dovrà essere collocato stabilmente e in maniera ben visibile sull’attrazione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento