Quesito
Risposta
L’esercente la caffetteria è in possesso di SCIA o autorizzazione per l’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 5 comma 1 lettera b) della legge n. 287/1991 e quindi potrà liberamente porre in vendita, ovvero senza necessità di possedere anche SCIA per esercizio di vicinato di prodotti alimentari, sia le bevande che i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. L’ultimo periodo del comma 4 deve intendersi riferito all’obbligo del rispetto di tutte le altre disposizioni inerente la vendita di prodotti alimentari al minuto, quali ad esempio quelle igienico sanitarie.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento