IL QUESITO DEL GIORNO – somministrazione – karaoke – trattenimento

4 Marzo 2016
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» Quesito

Un bar, con superficie lorda di 230 mq e superficie di somministrazione di 126 mq, chiede di effettuare una volta alla settimana il karaoke e musica con un deejay. In sostanza gli spettacoli avverrebbero in modo ricorrente in due giorni prestabiliti della settimana, il tutto reso noto al pubblico. Non farebbero pagare un aumento della consumazione e nemmeno si prevede l’attività di ballo o variazione nel layout del locale. Credo sia necessario valutare la necessità di rilascio dell’art.80 del tulps, superando la superficie di somministrazione la capienza di 100 persone in base al parametro di 0,7 persone/mq, e dell’acquisizione del certificato di prevenzioni incendi, superando la superficie lorda del locale 200 mq.Chiedo parere circa l’iter da seguire e le verifiche da effettuare e le conseguenti autorizzazioni da rilasciare. Si ringrazia e si saluta.

» Risposta

L’attività di karaoke rientra fra quelle di pubblico spettacolo, secondo le previsioni contenute nella regola tecnica approvata con DM 19 Agosto 1996, solo se si utilizza un locale appositamente dedicato a tale attività e con capienza superiore a 100 persone. Da quanto indicato nel quesito sembrerebbero presenti tali caratteristiche, una parte della sala infatti di 104 mq è dedicata al Karaoke e con una capienza presunta superiore alla 100 persone. Riteniamo quindi che serva l’agibilità di cui all’art. 80 del TULPS. Inoltre, stante quando indicato dalla risoluzione del Ministero dell’Interno del 21.02.2013 e dalla risoluzione del MISE n. 52713 del 15 aprile 2015 se vi è cadenza non saltuaria dell’intrattenimento è necessaria la licenza di pubblico spettacolo di cui allart. 68 TULPS. L’interessato dovrà presentare poi la certificazione di previsione di impatto acustico, redatta nella forma di autocertificazione se il comune ha deliberato il regolamento sulla zonizzazione acustica del territorio mentre servirà una certificazione redatta da un tecnico abilitato se tale regolamento non è stato approvato; la certificazione deve essere prodotta non tanto al fine di esercitare l’attività di karaoke o piano bar ma per poter esercitare quella di somministrazione di alimenti e bevande, infatti l’articolo 4 del DPR 227/2011 esclude dalle disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge 447/95, le attività a bassa rumorosità indicate nell’allegato B contenuto nel DPR 227/2011 fatta eccezione per i ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora o che svolgano attività di trattenimento.

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