» Quesito
Alcuni imprenditori agricoli hanno intenzione di riunirsi al fine di poter attivare un mercato agricolo su terreno privato di proprietà di uno di loro. Nell’ultima versione del D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 c.1, si legge che per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola non è richiesta la comunicazione di inizio attività. L’art. 4 c. 3 del D.M. 20 novembre 2007 prescrive che i comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita. Nel caso nostro, trattandosi di area privata (luogo di produzione) necessita autorizzazione? Il disciplinare lo deve predisporre il comune, oppure, lo possono predisporre i richiedenti e il comune lo approva? Grazie per il cortese supporto.
» Risposta
La previsione della non necessità di presentare al comune la comunicazione per esercitare l’attività su superfici all’aperto facenti parte dell’azienda agricola, prevista dall’articolo 4 comma 2 del D.lgs 228/2001 deve essere intesa come riferita al medesimo soggetto, produttore e titolare dell’azienda entro la quale effettua la vendita; nel caso prospettato si tratta invece di più produttori che su una superficie all’aperto privata vogliono istituire un mercato di vendita diretta previsto e disciplinato dal DM 20/11/2007 che al suo articolo 1 comma 2 prevede l’obbligo del comune a dare risposta entro il termine di 60 giorni decorsi i quali l’istanza si intende accolta. Il disciplinare del mercato che regola, fra l’altro, le modalità di vendita deve essere predisposto dall’amministrazione comunale o comunque da essa approvato e emanato.
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