Con riferimento
all’art 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 si chiede se i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente debbano svolgere la loro attività in via esclusiva ( trattandosi di servizio pubblico), o se sia consentito loro di svolgere anche altre attività. Ove a tali soggetti sia consentito di svolgere altre attività si invita ad indicare ove sia previsto dalla normativa.
L’attività di noleggio con conducente e di servizio di taxi deve rispettare, per il proprio svolgimento, sia le disposizioni della
legge 21/92 che quelle contenute nel regolamento comunale il quale dovrebbe anche prevedere gli orari e le turnazioni del servizio; se un soggetto dotato di licenza o di autorizzazione rispetta tutte queste disposizioni non vediamo la difficoltà a svolgere anche altra attività produttiva. Il quesito infatti, dopo il principio dettato dall’articolo 3 del DL 138/2011 secondo il quale è consentito tutto ciò che non è vietato, andrebbe riformulato chiedendo se esiste una specifica normativa che vieta una simile ipotesi, in caso contrario si intenderebbe consentito.
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