Il poker sportivo può essere organizzato solo dallo Stato o dai suoi concessionari

3 Agosto 2009
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Il poker anche se organizzato nel rispetto delle condizioni indicate dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. I, parere 22 ottobre 2008, n. 3237), rimane pur sempre un gioco “di abilità” per la partecipazione al quale è normalmente previsto “il pagamento di una posta in denaro” e che di regola prevede la corresponsione, in favore dei vincitori, di “una ricompensa di qualsiasi natura”. E quindi, si tratta pur sempre di un gioco la cui organizzazione ed il cui esercizio, alla luce di quanto detto in precedenza, possono sì ritenersi consentiti alle condizioni indicate, ma soltanto allo Stato o ai suoi eventuali concessionari, in regime di monopolio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, 1 del D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 convertito con L. 8 agosto 2002, n. 178. Pertanto, in mancanza di concessione statale, deve ritenersi preclusa ai privati la possibilità di organizzare ed esercitare il poker sportivo con modalità che prevedano il pagamento di una posta d’ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa, anche di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per legge, a tali condizioni e per ragionevoli esigenze di tutela dell’ordine pubblico, a riserva statale.

>> Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte sez.II 12/6/2009 n. 1693

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