Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la creazione di sportelli unici, dove i prestatori di servizi potranno portare a termine tutte le formalità necessarie via internet eliminando tutta la burocrazia inutile,le autorizzazioni discriminatorie e le discriminazioni basate sulla nazionalità. La struttura del provvedimento si articola in tre parti: una prima parte, di carattere generale, in cui vengono ribaditi i principi enunciati nella direttiva; una seconda parte in cui vengono riportate alcune misure settoriali di adeguamento dell’ordinamento statale vigente, così come predisposte dal competenti ministeri: Ministero di Giustizia (attività professionali) e Ministero dello sviluppo economico (attività commerciali, artigianali e di servizi); un terza parte contenente le disposizioni finali e le abrogazioni. Per le previsioni introdotte dalla modifica del Titolo V della Costituzione, i contenuti del Decreto legislativo, una volta entrato in vigore, si applicheranno con il principio di “cedevolezza” fino a quando le Regioni italiane non avranno adottato la Direttiva 2006/123/CE con normativa propria.
Una prima novità introdotta riguarda le società di capitali e le cooperative che per la prima volta potranno esercitare il commercio su aree pubbliche, mentre l’avvio degli esercizi di vicinato, degli spacci interni, delle attività di vendita mediante distributori automatici o presso il domicilio dei consumatori, rimarranno ancora soggette a DIA.
Viene introdotta la DIA per l’avvio di un’attività di distribuzione di giornali e di riviste; contestualmente, in occasione della richiesta di apertura di nuove attività, viene vietato l’utilizzo di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico e di una domanda di mercato o relativi alla presenza di altri punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi e non esclusivi.
Riguardo agli esercizi di somministrazione è da dire che la loro apertura rimarrà soggetta ad autorizzazione mentre è previsto che i Comuni potranno adottare provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, prevedendo divieti e/o limitazioni nei casi in cui ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano difficile consentire ulteriori flussi di pubblico destinati ad incidere sui meccanismi di controllo per un eccessivo consumo di alcoolici ed altro.
Le limitazioni riguarderanno esclusivamente le nuove aperture relativamente alla salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
Soppressi i ruoli tenuti dalle Camere di commercio per l’iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, ma rimane ferma l’esigenza di attestare il possesso dei requisiti professionali, così come per le attività di acconciatore, estetista, tintolavanderia, la cui apertura viene assoggettata a DIA.
Sarà assoggettato a DIA anche l’avvio delle strutture ricettive (alberghi, campeggi, etc.), fermo restando il rispetto delle norme in vigore in materia urbanistica, edilizia, di pubblica sicurezza, etc.
La prestazione temporanea e occasionale di servizi sarà sempre consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicheranno ai soggetti di cui sopra in caso di prestazione temporanea e occasionale solo qualora sussistano ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Per tali prestazioni è previsto che l’espletamento di tutte le procedure necessarie per poter svolgere dette attività potrà essere effettuato attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), oppure attraverso soggetti privati appositamente accreditati.
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