Di seguito il testo, che sostituisce il comma 9 dell’art. 2:
9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente dei Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali».
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