Il DURC nella finanziaria 2010 nel testo licenziato dalla Camera

14 Dicembre 2009
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Sembrava fosse conclusa la vicenda infinita della DURC. Lo scorso 13 novembre, il Senato aveva approvato la legge finanziaria 2010 che tra gli emendamento proposti uno riguardava proprio la DURC, lo stesso Ministero dello sviluppo economico si era espresso sulla specifica questione con il parere del 6 novembre scorso, affermando che la disposizione relativa all’accertamento della regolarità contributiva fosse soltanto una ulteriore verifica dei presupposti necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e quindi la disposizione andava applicata anche in assenza di espressa previsione normativa regionale. L’ultima parola alla Camera che, licenziando, lo scorso giovedì,il testo della legge finanziaria 2010, prevede che saranno le regioni ad occuparsi della DURC per il commercio su aree pubbliche.
Di seguito il testo, che sostituisce il comma 9 dell’art. 2:
9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente dei Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali».

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