Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Di seguito le tre aree di criticità del Paese e le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM.
Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Nell’area gialla è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità. Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Il Dpcm introduce poi la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; mentre è prevista la didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese. Per bar e ristoranti è prevista l’interruzione della somministrazione in sede dalle 18 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.
Nell’area arancione è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità e sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all’interno del proprio Comune. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese (anche nei bar e nelle tabaccherie). Per bar e ristoranti è prevista l’interruzione della somministrazione in sede dalle 18 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.
Nell’area rossa è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I negozi sono chiusi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Sono chiuse anche le università, salvo specifiche eccezioni.
Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi. Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie). Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
L’assegnazione di queste categorie di rischio potrà essere suscettibile a cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica, e sarà sempre ad essa adeguata e proporzionata. L’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avverrà con ordinanza del Ministro della Salute e dipenderà esclusivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione.
I coefficienti vengono determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione dei diversi parametri all’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.
Infografica con le principali misure divise per aree di criticità
ELENCO ARTICOLI
- Articolo 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sullintero territorio nazionale
- Articolo 2 – Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita e da un livello di rischio alto
- Articolo 3 – Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita e da un livello di rischio alto
- Articolo 4 – Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita produttive industriali e commerciali
- Articolo 5 – Misure di informazione e prevenzione sullintero territorio nazionale
- Articolo 6 – Limitazioni agli spostamenti da e per lestero
- Articolo 7 – Obblighi di dichiarazione in occasione dellingresso nel territorio nazionale dallestero
- Articolo 8 – Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dellingresso nel territorio nazionale dallestero
- Articolo 9 – Obblighi dei vettori e degli armatori
- Articolo 10 – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
- Articolo 11 – Misure in materia di trasporto pubblico di linea
- Articolo 12 – Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita
- Articolo 13 – Esecuzione e monitoraggio delle misure
- Articolo 14 – Disposizioni finali
- Allegato 1 – Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
- Allegato 2 – Protocollo con le Comunita ebraiche italiane
- Allegato 3 – Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
- Allegato 4 – Protocollo con le Comunita ortodosse
- Allegato 5 – Protocollo con le Comunita Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Bahai e Sikh
- Allegato 6 – Protocollo con le Comunita Islamiche
- Allegato 7 – Protocollo con la Comunita della Chiesa di Gesu Cristo dei Santi degli ultimi giorni
- Allegato 8 – Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita organizzate di socialita e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dellemergenza COVID-19
- Allegato 9 – Linee guida per la riapertura delle Attivita Economiche, Produttive e Ricreative
- Allegato 10 – Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
- Allegato 11 – Misure per gli esercizi commerciali
- Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020
- Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
- Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
- Allegato 15 – Linee guida per linformazione agli utenti e le modalita organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
- Allegato 16 – LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
- Allegato 17 – Misure per la gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.
- Allegato 18 – Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attivita nelle istituzioni della formazione superiore per lanno accademico 2020/21
- Allegato 19 – Misure igienico-sanitarie
- Allegato 20 – Spostamenti da e per lestero
- Allegato 21 – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELLINFANZIA
- Allegato 22 – PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE
- Allegato 23 – Commercio al dettaglio
- Allegato 24 – Servizi per la persona
- Allegato 25 – Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale
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