Una prima importante modifica riguarda l’istituto giuridico riguardante il potere sostitutivo di cui all’art. 2 della legge summenzionata.
Come noto, il legislatore aveva introdotto un meccanismo che consentisse la conclusione del procedimento amministrativo anche in caso di inerzia del responsabile preposto, prevedendo che qualcuno si potesse sostituire a lui per adottare, sia pur tardivamente, il provvedimento richiesto dal cittadino (su istanza di questo ultimo).
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