Il controllo delle manifestazioni di sorte locali

14 Febbraio 2019
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Il d.P.R. n. 430/2001 individua due organi diversi per effettuare il controllo sulle manifestazioni di sorte locale ed in particolare prevede all’art. 14:

comma 4, che il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a) delle condizioni previste dal decreto n. 430;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;

comma 5, che i Comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e che sono l’autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.

Al Prefetto quindi è affidato un controllo unicamente di tipo preventivo e solo sulle manifestazioni di sorte che sono soggette alla comunicazione.

Il controllo preventivo prefettizio deve appurare se l’ente organizzatore rientri tra le associazioni di cui all’art. 14 del codice civile ovvero   tra le onlus di cui alla legge n. 460/1997 e se questo ente abbia realmente esigenze finanziarie tali da motivare il ricorso alla manifestazione di sorte.

Nell’ipotesi che il Prefetto non accerti il rispetto delle condizioni previste dal d.P.R. n. 430/2001 ha l’obbligo di vietare la manifestazione ed è probabile che questo divieto sia comunicato anche al Comune perché provveda, mediante la Polizia Municipale, a farlo rispettare.

Ai Comuni invece è affidato il controllo su tutte le manifestazioni di sorte locali, sia di quelle soggette a comunicazione sia di quelle libere da tale obbligo, in tal senso infatti deve essere letta la disposizione contenuta nell’art. 14, comma 11, del d.P.R. n. 430/2001 “Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a)”.

Un controllo quindi non solo di tipo preventivo sulla regolarità delle comunicazioni presentate, ma anche un controllo sullo svolgimento delle stesse manifestazioni ed in particolare:

• nelle manifestazioni organizzate da enti morali, associazioni, comitatie Onlus, mediante la presenza dell’incaricato, perché le operazioni di estrazioni siano svolte regolarmente;
• nelle manifestazioni organizzate dai partiti e movimenti politici perché queste si svolgano nell’àmbito delle manifestazione politiche stesse;
• nelle manifestazioni organizzate in àmbito privato perché il fine sia prettamente ludico.

È doveroso rammentare che “l’àmbito privato” è uno spazio ove vige l’inviolabilità del domicilio, garantita dall’art. 14 della Costituzione, e dove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale.

Il controllo delle tombole, che si svolgono in àmbito familiare e privato, deve essere effettuato nel rispetto della tutela della libertà di domicilio e quindi gli organi di vigilanza potranno accedere, in qualunque ora, in un circolo unicamente nei locali ove si svolge un’attività soggetta ad atto di assenso dell’amministrazione (ad esempio potranno verificare lo svolgimento di una tombola solo se essa si svolge nella sala di somministrazione di alimenti e bevande, che è attività soggetta a titolo autorizzativo).

Per i locali invece ove si svolgono attività non soggette ad alcuna autorizzazione, qualora vi sia il sospetto che vi si tengano attività vietate o per le quali la legge comunque prescrive il rilascio di atti di assenso, dovrà essere informata l’autorità giudiziaria ed ottenere dalla stessa l’autorizzazione ad accedervi. Tale procedura non è dovuta in caso di flagranza di reato.

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