Il consumatore che ha subìto un danno da una contrattazione che non ammetta alternative per l’effetto di una collusione a monte, e cioè di un “cartello”, anche se non è parte di un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione, ha a propria disposizione l’azione di cui all’art. 33 della cosiddetta legge Antitrust (L. 10 ottobre 1990, n. 287). Ne consegue che, in tema di premi per polizza r.c. auto, l’automobilista, per far valere le proprie ragioni e vedere eliminato il discapito ricevuto nella determinazione del premio in assenza di concorrenza – situazione conseguente ad un cartello intervenuto tra varie compagnie di assicurazione r.c.a. (come accertato dall’Autorità garante) – potrà rivolgersi direttamente alla Corte d’appello chiedendo la dichiarazione di nullità dell’intesa e l’eliminazione del pregiudizio da quest’ultima prodotto sulla sua polizza attraverso il risarcimento del danno.
>> Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2007, n. 26605
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento