Il Consiglio di Stato sull’individuazione di luoghi sensibili ai fini del contrasto alla ludopatia

14 Maggio 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il Consiglio di Stato interviene a chiarire le possibilità offerte dalle leggi regionali ai comuni circa l’individuazione dei c,d “luoghi sensibili” e relative distanze di insediamento di sale gioco o scommesse. In questo caso la legge regionale interessata è quella Toscana, precisamente la n. 57 del 2013 e s.m.i che all’art. 4 vieta “l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve” da una serie di luoghi sensibili indicati dallo stesso art. 4.

 

Continua la lettura dell’ARTICOLO

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento