Il Consiglio di Stato interviene a chiarire le possibilità offerte dalle leggi regionali ai comuni circa l’individuazione dei c,d “luoghi sensibili” e relative distanze di insediamento di sale gioco o scommesse. In questo caso la legge regionale interessata è quella Toscana, precisamente la n. 57 del 2013 e s.m.i che all’art. 4 vieta “l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve” da una serie di luoghi sensibili indicati dallo stesso art. 4.
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