Risposta:
L’articolo 18 della legge 689/81 nel definire, al suo comma 7, titolo esecutivo l’ordinanza ingiunzione, dispone che nel caso di omesso pagamento della violazione o respingimento dell’opposizione presentata nei termini, l’autorità competente emetta motivata ordinanza ingiunzione. Non sembra possibile o comunque opportuno emettere a carico dell’interessato, anche se di difficile successiva notificazione, una sola ordinanza ingiunzione per violazioni commesse a seguito di comportamenti contestati in momenti diversi o addirittura violazioni di natura o indole diversa commesse dal medesimo soggetto. Il soggetto ha il diritto di opposizione e questo diritto potrebbe esercitarlo solo per una o più delle violazioni contestate e questo andrebbe a complicare la gestione del procedimento sanzionatorio, tenuto conto che alcune violazioni potrebbero diventare, decorsi i termini di legge, titolo esecutivo, mentre altre essere oggetto di opposizione
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