IL CASO – trattenimento – scuola di danza – esibizione

31 Marzo 2022
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» Quesito

Buongiorno, l’esibizione di allievi di una scuola di danza moderna e hip hop su area pubblica posta in isola pedonale completamente chiusa al traffico veicolare senza l’installazione di specifiche attrezzature temporanee per il pubblico e per l’esibizione è soggetta a presentazione della scia ex artt. 68 – 80 tulps? Grazie

» Risposta

Oltre alla concessione del suolo pubblico e alla certificazione di previsione di impatto acustico, servirà la verifica di agibilità e il titolo abilitativo allo svolgimento del trattenimento, che potrebbe anche essere rappresentato dalla SCIA prevista dall’articolo 68 comma 2 del TULPS. Qualora la manifestazione  non abbia le caratteristiche di imprenditorialità, come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale 56 del 15 Aprile 1970, non sarà necessaria alcuna autorizzazione né verifica di agibilità se la manifestazione si svolgerà  all’aperto, senza alcuna struttura di contenimento del pubblico, sedie, panche, tribune, transenne ecc. e senza che sia previsto il pagamento di una qualsiasi somma per la partecipazione. Riteniamo comunque che per quanto indicato nella direttiva Piantedosi del 18.7.2018 occorra inviare comunicazione al Questore ai sensi dell’art. 18 tulps seguendo le indicazioni di detta circolare alla cui lettura si rimanda; la Piantedosi infatti  ha ampliato il campo di applicazione dell’art. 18 t.u.l.p.s. estendendo il concetto di “riunione in luogo pubblico” a tutte le manifestazioni in luogo pubblico che non possono essere considerate pubblico spettacolo.

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