IL CASO – trattenimento – privato – agibilità – catering

15 Aprile 2019
Modifica zoom
100%
Si chiede se lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti – musica – con somministrazione temporanea di alimenti e bevande organizzati da una azienda privata di trasporti, all’aperto, presso il piazzale di proprietà della stessa, per i propri clienti mediante inviti personali prevedendo un afflusso massimo di 200 persone sia soggetto alla normativa e quindi ai relativi adempimenti previsti per lo svolgimento di pubblici spettacoli (attività n.78 decreto Scia 2) ed esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Risposta:

Se si tratta veramente di una festa privata, effettuata su espresso invito e non a pagamento, riteniamo non necessario il rilascio di licenza di pubblico spettacolo di cui all’art. 68 tulps. Per la somministrazione occorre verificare se l’organizzatore si avvale di un catering; in tal caso dovrà essere la ditta che effettua la somministrazione a dover essere in regola. Unico dubbio riguarda la sicurezza dei luoghi e quindi la verifica di agibilità dell’area ai sensi dell’art. 80 del tulps. Su questa problematica vi sono tesi discordanti, tenuto conto che la Giurisprudenza ha sostenuto la necessità della verifica dell’agibilità nei circoli privati che effettuano spettacolo diretto ai soli soci e quindi senza licenza di cui all’art. 68 tulps. Vero è che se tali attività si ripropongono con frequenza ( e quindi non si tratta di attività occasionale)  la verifica di agibilità di cui all’art. 80  del tulps è alquanto opportuna e poi occorre approfondire chi e a quali condizioni viene effettuata somministrazione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento