Risposta:
Gli obblighi indicati nel quesito, posti a sedere, preassegnati, distanti almeno un metro su ogni lato, mantenimento dell’elenco e verifica del possesso del green pass, sono elementi previsti dalle normative attualmente in vigore e devono essere tutti rispettati. In particolare il citato art. 5, comma 1, del DL 52/2021 precisa che ” Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. ” Le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021, a pag. 13, nella parte dedicata al cinema e spettacoli dal vivo richiedono di “raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.”A tali obblighi si aggiunge, oltre la certificazione di agibilità e la licenza, previste rispettivamente dall’articolo 80 e 68 del TULPS, anche l’obbligo di collocare le sedie nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo III della regola tecnica approvata con DM 19 /8/1996.
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