IL CASO – trattenimento – corte costituzionale – professionalità

20 Luglio 2022
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» Quesito

Buongiorno La Corte Costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 TULPS nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza, in riferimento all’art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (G.U. 22 aprile 1970, n. 102), la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali occorre la licenza del “Questore”. Detto ciò, quando si rilascia ai sensi del 68 TULPS l’autorizzazione per le serate danzanti o per trattenimenti non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali (per. es. organizzate dalla Pro Loco o da Associazioni No Profit ecc…)? Chiederei chiarimenti in quanto visto così l’art. 68, nel primo comma, perde molta della sua efficacia andando a cozzare con altre normative sulle manifestazioni. dove sono richieste le autorizzazioni.

» Risposta

A ns parere, la ricerca della forma imprenditoriale non deve essere ricercata solo nella tipologia del soggetto che organizza l’evento, ovvero se questo sia una azienda o una associazione, ma anche se il trattenimento stesso sia svolto o meno in forma imprenditoriale, indipendentemente dal soggetto organizzatore. Si ha infatti attività imprenditoriale quando sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso oppure si aumenti il prezzo delle consumazioni in occasione dell’evento ecc.. Premesso questo la sentenza della Corte n. 56/1970 è da riferirsi ai luoghi aperti al pubblico e non sulle aree pubbliche; è parere ( ma solo) di chi scrive che su un’area pubblica e quindi aperta a chiunque senza alcun ostacolo ( quale invito, pagamento di biglietto, orario di apertura ecc..) occorra comunque la licenza di cui all’art. 68 tulps

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