Risposta:
L’art.141, ultimo comma, del reg d’es. del tulps stabilisce che “Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l’esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni. Quanto disposto da detto comma vale anche nel caso in cui la verifica sui luoghi non sia effettuata dalla commissione ma da un tecnico abilitato che rilascia idonea certificazione. Il locale utilizzato per lo svolgimento dell’attività di trattenimento, per una capienza che sarà indicata nella relazione del tecnico e che comunque non potrà superare le 200 unità, rimarrà agibile all’esercizio del trattenimento fino a quando non verranno apportate modifiche strutturali o di arredamento. La licenza di esercizio quindi sarà rilasciata, per il periodo indicato dall’interessato o a carattere permanente, sulla base di tale certificazione; nell’ipotesi di durata limitata potrà essere richiesto il rilascio di una nuova licenza utilizzando la medesima certificazione unitamente alla dichiarazione che niente è stato modificato nelle strutture, negli arredi e negli impianti di sicurezza rispetto alla verifica effettuata in occasione della certificazione precedente.
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