IL CASO – trattenimento – agibilità – prevenzione incendi

15 Ottobre 2019
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Si tratta di una struttura ove attualmente sono autorizzate le attività di albergo (meno di 25 posti letto e quindi non soggetta al DPR 151/2011) e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il titolare ha acquisito un locale adiacente alla struttura già autorizzata, collegandolo alla stessa e in questa parte di ampliamento dotata di palco, da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande vorrebbe organizzare anche 10/15 spettacoli /trattenimenti all’anno (commedia-cabaret-conferenze) chiedendo quindi la licenza 80 tulps e la licenza 68 tulps per spettacolo/trattenimento con capienza fino a 100 persone e quindi non soggetta a normativa di prevenzione incendi La modulistica pubblicata su accesso unitario però non prevede la fattispecie di locale con capienza fino a 100 persone ma solo per locali con capienza inferiore o superiore a 200 persone. Nella modulistica al di sotto delle 200 persone il tecnico deve indicare nella relazione asseverata tutta una serie di aspetti che riguardano anche la normativa antincendio. Per le strutture invece fino a 100 persone , ai sensi del punto XI dell’allegato al d.m 19/8/1996 devono essere rispettate “solo” le disposizioni relative all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all’esecuzione a regola d’arte degli impianti istallati a firma di tecnici abilitati. Quindi quale modulistica deve essere utilizzata? E’ corretto imporre l’utilizzo della modulistica di accesso unitario (inferiore a 200 persone) e chiedere che nella relazione venga inserito tutto quello che il modulo richiede o dobbiamo dare un modulo diverso, creato da noi, che riguardi solo locali fino a 100 persone di capenza?

 

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