Risposta:
Se il soggetto è titolare di licenza di cui all’art.69 tulps per esercizio spettacolo viaggiante e di concessione di suolo pubblico, può attivare con SCIA un evento se questo termina entro le ore 24 del giorno di inizio e si rivolge ad un numero di utenti non superiore alle 200 persone. Se si tratta di un’attrazione isolata non occorre verifica di agibilità di cui art.80 tulps ma servirà la certificazione di corretto montaggio dell’attrazione e quella relativa alla messa a terra dell’impianto elettrico. Riteniamo però che se si tratta di attività circense occorra verifica di agibilità di cui art.80 tulps, che nel caso in esame può essere effettuata con certificazione di un tecnico abilitato.
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