IL CASO – spettacolo viaggiante – SCIA – licenza

7 Giugno 2019
Modifica zoom
100%
Nel caso un soggetto, titolare di licenza per lo spettacolo viaggiante, sia in possesso di autorizzazione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico, potrà avviare l’attività con S.C.I.A. per manifestazione con capienza inferiore a 200 persone e che termina entro le ore 24.00? I controlli sui requisiti morali, in linea generale, devono essere svolti o si considerano già assolti, valutato che il soggetto è già titolare di autorizzazione di Polizia, ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S.? In caso il controllo sui requisiti sia dovuto, quale atto dovrà essere richiesto?

Risposta:

Se il soggetto è titolare di licenza di cui all’art.69 tulps per esercizio spettacolo viaggiante e di concessione di suolo pubblico, può attivare con SCIA un evento se questo termina entro le ore 24 del giorno di inizio e si rivolge ad un numero di utenti non superiore alle 200 persone. Se si tratta di un’attrazione isolata non occorre verifica di agibilità di cui art.80 tulps ma servirà la certificazione di corretto montaggio dell’attrazione e quella relativa alla messa a terra dell’impianto elettrico. Riteniamo però che se si tratta di attività circense occorra verifica di agibilità di cui art.80 tulps, che nel caso in esame può essere effettuata con certificazione di un tecnico abilitato.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento