Risposta:
L’articolo 4 comma 1 del DM 18 Maggio 2007 prevede, per ciò che attiene alla registrazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, che ogni nuova attività prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune. Data quindi tale indicazione, la registrazione dell’attrazione e quindi la sua verifica in condizioni di esercizio può essere effettuata nei luoghi indicati dalla normativa, indipendentemente dalla residenza anagrafica dell’interessato.
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