IL CASO – spettacolo viaggiante – piccole attrazioni – registrazione

9 Aprile 2021
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Il titolare di una ditta, proprietaria di una attrazione di spettacolo viaggiante, presenta al Comune in cui ha la sede legale l’impresa, richiesta di registrazione e attribuzione del codice identificativo per l’esercizio di attività di attrazioni dello spettacolo viaggiante. A tal fine si chiede se il medesimo deve essere già essere in possesso della licenza comunale (permanente) di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza – art. 69 del TULPS. L’attrazione denominata “teatrino di burattini” appartiene alla Sezione III dell’elenco di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo, n. 337: si chiede quindi se, come previsto dall’art. 5-bis del D.M. 18 maggio 2007, il Comune può rilasciare detto codice identificativo senza parere e quindi evitando la convocazione della Commissione comunale o provinciale di Vigilanza.

Risposta

Il riferimento fornito dal quesito deve intendersi come quello contenuto nell’articolo 4 comma 5 bis del DM 18/5/2007 il quale prevede che limitatamente ad alcune tipologie di attrazioni elencate nell’allegato all’articolo 4 della legge 337/68, tra cui «teatrini di burattini (o marionette)» di cui alla Sezione III, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto. Il codice identificativo quindi potrà essere rilasciato sulla base di tale asseverazione. A ns parere non necessariamente la richiesta di registrazione deve essere corredata dalla licenza di cui all’art. 69 del tulps, tenuto conto che la registrazione può essere richiesta anche dal costruttore, Tale licenza è però indispensabile prima di attivare l’attrazione.

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