Risposta
Il riferimento fornito dal quesito deve intendersi come quello contenuto nell’articolo 4 comma 5 bis del DM 18/5/2007 il quale prevede che limitatamente ad alcune tipologie di attrazioni elencate nell’allegato all’articolo 4 della legge 337/68, tra cui «teatrini di burattini (o marionette)» di cui alla Sezione III, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto. Il codice identificativo quindi potrà essere rilasciato sulla base di tale asseverazione. A ns parere non necessariamente la richiesta di registrazione deve essere corredata dalla licenza di cui all’art. 69 del tulps, tenuto conto che la registrazione può essere richiesta anche dal costruttore, Tale licenza è però indispensabile prima di attivare l’attrazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento