Risposta:
Colui che intende avviare una attività di spettacolo viaggiante deve richiedere al comune la licenza prevista dall’articolo 69 del TULPS, in tale licenza saranno indicate le attrazioni che si possono utilizzare e che, di proprietà dell’interessato, posseggono il codice identificativo; tale licenza ha validità definitiva e non necessita di alcun tipo di rinnovo. Nell’ipotesi che il titolare di suddetta licenza voglia mettere in esercizio una delle attrazioni indicate nella licenza stessa in un qualsiasi comune italiano, dovrà richiedere al comune la licenza di esercizio prevista dall’articolo 68 del TULPS, previa verifica di tutte le condizioni di sicurezza; tale attività avrà la validità che sarà indicata nella licenza di cui art.68 ovvero per un periodo predefinito. Nell’ipotesi che l’esercente intenda sospendere la propria attività, dovrà solamente comunicare la sospensione della stessa al registro delle imprese, per poi dichiarare la riattivazione nel momento in cui intenda riattivarla, senza che ciò comporti alcuna modifica della licenza e delle registrazioni delle attrazioni.
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