IL CASO – spettacolo viaggiante – gestione – non consentito

18 Novembre 2021
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Un soggetto X titolare di licenza per spettacolo viaggiante presenta al Comune richiesta per installare l’attrazione PISTA di PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO, inserita nella sua licenza con specifico codice identificativo. La pista verrà però gestita dal soggetto Y anch’egli titolare di licenza per spettacolo viaggiante che però non include tra le attrazioni quella che andrà a gestire. E’ corretto chiedere ad X di integrare la domanda presentata al Comune con una richiesta di essere rappresentato da Y ai sensi dell’art.116 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.PS. relativamente al periodo e all’attrazione per la quale ha fatto domanda?

Risposta:

La licenza prevista dall’articolo 69 per lo svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale ed anche quella prevista dall’articolo 68 del medesimo testo, relativa allo svolgimento dell’attività sulla base del periodo dall’interessato richiesto, sono due licenze di Polizia che, ai sensi dell’articolo 8 del citato Testo Unico, sono personali e non possono essere trasmesse; ne deriva che il titolare della licenza non solo non potrà farla gestire da altri ma dovrà garantire la propria presenza durante l’orario di svolgimento dell’attività; però può farsi sostituire da un soggetto nominato rappresentante ai sensi dell’art.8 tulps

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