IL CASO – spettacolo viaggiante – codice identificativo – voltura

3 Settembre 2018
Modifica zoom
100%
Si chiede quale sia il comune competente ad aggiornare i codici identificativi di attrazioni di spettacoli viaggiante a seguito di volture delle attrazioni. In particolare, si chiede, se, per ogni passaggio di proprietà, il Comune di residenza di ogni singolo gestore debba rilasciare un nuovo codice identificativo o, invece, se la voltura di un’attrazione di spettacolo viaggiante debba essere sempre presentata al Comune che originariamente rilasciò il relativo codice identificativo.

Risposta:

Il codice identificativo di ogni attrazione dello spettacolo viaggiante attesta che quel comune che ha rilasciato la targhetta, ha provveduto a far verificare l’attrazione stessa alla commissione di vigilanza al fine di garantire la sicurezza del pubblico durante il suo funzionamento. La targhetta, realizzata in metallo sulla base del modello indicato dall’articolo 4 comma 7 del DM 18 Maggio 2007, dovrà essere applicata in maniera inamovibile sull’attrazione.Nell’ipotesi di cessione dell’azienda, quindi con contratto previsto dall’articolo 2556 del codice civile, o di cessione della sola attrazione, mediante emissione di fattura, il nuovo titolare dovrà richiedere al comune che rilasciò la targhetta la voltura a suo nome di tale codice, ovvero tale ente dovrà prendere nota del nuovo titolare dell’attrazione, effettuata tale voltura l’interessato potrà richiedere al proprio comune di residenza l’inserimento di quella attrazione nella propria licenza prevista dall’articolo 69 del TULPS.Quando l’attrazione verrà dismessa l’ultimo titolare dovrà restituire al comune la targhetta e l’ente prenderà nota che l’attrazione è stata definitivamente disattivata all’esercizio. Si suggerisce anche la lettura della circolare 114 del 1 Dicembre 2009 reperibile sul sito.
 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento