Risposta:
Se le varie attrazioni dello spettacolo viaggiante delle quali il titolare ha la disponibilità perché comprese in licenze a lui intestate vengono installate nella medesima area sarebbe opportuno che il tecnico che attesta l’agilità dell’area per una capienza non superiore alle 200 persone la dichiarasse sulla base di una planimetria in scala nella quale si indica il rispetto delle disposizioni sulla regola tecnica circa la distanza fra le attrazioni, il raggio di sterzata e l’altezza libera almeno di 4 metri; su tale planimetria dovrebbero essere rappresentate le attrazioni nella propria superficie di massimo utilizzo. Detto questo a decorrere dal 6 agosto p.v. al luna park così realizzato (trattasi infatti di parco di divertimento – art. 9bis del DL 52/2021) potranno accedere solamente i soggetti che maggiori degli anni 12 siano in possesso del green pass e quindi la relazione del tecnico, o quella dell’interessato, dovrà anche indicare il metodo che si intende predisporre al fine di verificare l’accesso del pubblico e le verifiche del possesso del titolo sanitario. Per completezza si rammenta che l’interessato dovrà presentare istanza in bollo per il rilascio della licenza (art. 68 tulps) , allegando, anche, la certificazione di messa a terra dell’impianto elettrico, il corretto montaggio delle attrazioni e la certificazione di previsione di impatto acustico.
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