Risposta:
L’articolo 4 comma 1 del DM 18 Maggio 2007 prevede che ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale e’ avvenuta la costruzione o e’ previsto il primo impiego dell’attivita’ medesima o e’ presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal decreto. Il Decreto non attribuisce ad un soggetto specifico l’obbligo di richiedere la verifica finalizzata all’attribuzione del codice identificativo, anche se riteniamo che trattandosi di attrazione nuova, realizzata da un’impresa, sia più giustificato che la visita di verifica debba essere richiesta dal costruttore che può fornire alla commissione tutte le indicazioni tecniche eventualmente richieste. Comunque, se nel caso in esame, detta attrazione è già stata venduta ad un esercente dello spettacolo viaggiante sarà quest’ultimo che deve provvedere prima di iniziare ad utilizzarla
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