Risposta:
L’area che può essere utilizzata per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante dovrebbe essere individuata dal comune come previsto dalla legge 337/68, solo nell’ipotesi che il comune non abbia individuato tali aree e non vi sia a disposizione un’area pubblica utilizzabile, si potrà consentire lo svolgimento dell’attività su un’area privata. Non sembra indispensabile il parere della Polizia Locale, salvo che la collocazione sull’area non danneggi o possa danneggiare la viabilità veicolare o pedonale, ovvero creare disagio alle abitazioni limitrofe.
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