IL CASO – spettacolo viaggiante agibilità – validità – proroga

Il nostro Comune organizza la tradizionale Fiera con la presenza anche di 30 attrazioni dello spettacolo viaggiante.

28 Febbraio 2022
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Il nostro Comune organizza la tradizionale Fiera con la presenza anche di 30 attrazioni dello spettacolo viaggiante. Il nostro regolamento comunale prevede la convocazione della Commissione comunale di vigilanza in caso di presenza di più di 8 attrazioni. L’ultimo verbale della predetta Commissione risale a marzo 2018, con scadenza biennale, pertanto, in marzo 2020. Si chiede un parere in merito all’applicabilità dell’art. 103 del D.L. 18/2020 anche al verbale della Commissione comunale di vigilanza, posticipando la validità del medesimo verbale a novanta giorni successivi il termine dello stato emergenziale (31.03.2022).

Risposta:

Il verbale della commissione di vigilanza ha validità per i due anni successivi all’espressione del parere nei casi di strutture che si ricollocano periodicamente; nel caso proposto per poter prendere in considerazione tale ipotesi è necessario che nessuna modifica sia avvenuta tra le precedenti collocazioni delle attrazioni e quella che si intende attuare, in particolare dovrebbero essere le medesime attrazioni, collocate nella medesima posizione e il tutto nella medesima area; la sostituzione di una attrazione rispetto alla precedente non consente di potersi avvalere della già espressa agibilità dato che verrebbero meno o comunque sarebbero diverse, le condizioni di sicurezza. Premesso questo, dal momento che la proroga comunque tratterebbe di disposizioni relative alla sicurezza e incolumità dei cittadini, non crediamo che questa possa essere considerata come prorogata anche se in assenza di modifiche strutturali.

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