L’atto notarile tra il nuovo soggetto ed il titolare dell’attività parla solo di una “risoluzione anticipata” del contratto di affitto tra il proprietario ed il precedente gestore. Come deve procedere il Comune?
Risposta:
Non è previsto dalla legge 287/91 l’obbligo di dare comunicazione di cessazione dell’attività da parte del precedente gestore; il titolare però dovrebbe dare comunicazione al comune di rientro in possesso dell’azienda e, anche se tale procedura risulta in contrato con le indicazioni fornite dalla risoluzione Ministeriale con la risoluzione 79946 del 29 Maggio 2015, che ha indicato che un soggetto, in caso di cessazione di affitto d’azienda data in gestione, può cederla direttamene ad altra persona senza dover obbligatoriamente presentare SCIA di reintestazione a sé medesimo. Tale procedura però, condivisibile per la portata semplificatoria, di fatto non consente di verificare se il soggetto titolare sia ancora in possesso dei requisiti morali. Il nuovo gestore quindi, stante questa indicazione ministeriale, può avviare l’attività senza necessità che il dante causa si reintesti il titolo prima di cederlo nuovamente, anche se a nostro avviso dovrebbe comunque garantire il possesso dei requisiti morali e del mantenimento dell’iscrizione al registro delle imprese.
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