Risposta:
La SCIA dovrebbe essere stata presentata ai sensi del DPR 235/2001 e ad essa deve essere allegato lo statuto registrato che dall’esame deve risultare conforme all’articolo 111 (ora 148) del TUIR; inoltre i locali utilizzati non potranno più essere utilizzati in difformità della destinazione d’uso essendo venuta meno la legge 383/2000; una eventuale difformità è consentita solamente se l’associazione è stata iscritta al terzo settore. Ciò premesso se la SCIA risulta completa e conforme si potrà avviare la somministrazione di alimenti e bevande nei locali sede del circolo e a nostro avviso l’installazione anche di un distributore di bevande non necessita della presentazione di una apposita SCIA trattandosi di attività congiunta e residuale rispetto alla somministrazione segnalata, salvo che l’attività di vendita delle bevande tramite distributore non sia effettuata dalla ditta he lo installa e non direttamente dal presidente del circolo ( che quindi tiene fornito il distributore e incassa le somme ivi contenute). In nessun caso la somministrazione a soggetti determinati, nel caso di specie soci, é soggetta al possesso dei requisiti professionali.
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