Risposta:
La somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati svolta a favore dei propri associati era originariamente disciplinata solo dall’articolo 86 del TULPS il quale disponeva al suo comma 3, ora abrogato dal DL 5/2012, che all’interno dei circoli era necessaria la licenza del Questore per il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica . Se quindi all’epoca, il circolo somministrava solo bevande analcoliche non necessitava di alcun titolo abilitativo. Allo stato attuale il circolo, a ns parere, mantiene il diritto acquisito solo se il suo statuto è registrato e conforme all’articolo 111 del TUIR (ora articolo 168), e se potrà dimostrare di aver svolto ininterrottamente la propria attività di somministrazione di analcolici, anche attraverso l’autorizzazione sanitaria di allora. Se ad oggi il presidente del circolo intende somministrare anche bevande alcoliche dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nel DPR 235/2001 e dato che si tratta del medesimo presidente per due diversi circoli privati, per uno dei due dovrà nominare un delegato alla somministrazione ai sensi dell’articolo 8 del TULPS.
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