Domanda:
In un circolo è variato il nome del presidente e la nuova presidente si rifiuta di comunicarmi la variazione del presidente in attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al DPR 235/2001, nella quale attesta il possesso dei requisiti morali e antimafia. E’ un mancato adempimento ed prevista qualche sanzione oppure basta il verbale di nomina per procedere d’ufficio agli accertamenti per la verifica dei requisiti di cui sopra?
Risposta:
Sia l’art. 2 che l’art. 3 del DPR 235/2001 stabiliscono che “Il legale rappresentante dell’associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell’adesione agli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni. In caso di variazioni non comunicate, a ns parere, si possono applicare le sanzioni previste dall’art. 4, solo se si ha certezza formale che esiste un verbale di nomina del nuovo Presidente. Se comunque si conoscono le generalità del nuovo presidente, che può comunque essere chiamato per essere sentito a SIT (art.13 legge 689/82), si possono avviare le verifiche sul possesso dei requisiti morali.
IL CASO – Somministrazione – circolo – Presidente – cambio
Rifiuto di comunicare la variazione del Presidente in un circolo
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