IL CASO – Somministrazione – trattenimento – rumorosità

Procedura per l’autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale

31 Maggio 2024
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Domanda:

Questo ufficio ha ricevuto una pratica tramite il portale SUAP il cui procedimento attivato è ”Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale”. La medesima pratica all’oggetto presenta la dicitura ”Richiesta di intrattenimento musicale dal vivo all’aperto su area privata”. L’evento si svolge su area di proprietà antistante al bar, con gruppi musicali di genere vario nelle serate proposte. Gli eventi saranno solo il Giovedì e il Sabato sera dalle ore 20.30 alle 23.50 in un periodo di più mesi. alla pratica sono allegate una relazione sull’impatto acustico del 2020, la planimetria e altra documentazione consueta. A vostro parere il procedimento attivato è corretto? Il soggetto in questione non dovrebbe presentare una S.C.I.A. e la relative relazioni di un tecnico abilitato inerenti alla pubblica sicurezza? o magari trattandosi di semplice musica (senza ballo) il procedimento attivato è corretto? inoltre la relazione sull’impatto acustico è del 2020. con una dichiarazione che nulla è variato potrei accettarla a vostro avviso?


Risposta:


Premesso che l’art. 9 della LR Veneto n. 29/2007 dispone che non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia  quindi se quello che si vuole realizzare consiste in semplice musica di accompagnamento non occorre titolo abilitante per art. 68 del TULPS. Diversamente si dovrà in primo luogo richiedere ed ottenere il rilascio della licenza ex articolo 68 del TULPS previa presentazione della certificazione di agibilità prevista dall’articolo 80 del TULPS che potrà essere redatta da un tecnico abilitato nell’ipotesi che non vi siano oltre 200 partecipanti. Per quanto attiene alla rumorosità l’interessato dovrà richiedere l’emissione dell’autorizzazione al superamento, in deroga, dei limiti di rumorosità previsti dal piano di zonizzazione, nel medesimo piano dovranno essere stabiliti i limiti e le procedure per consentire, se de caso, il rilascio dell’autorizzazione.

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