IL CASO – rassegna cinematografica – agibilità – licenza

14 Giugno 2019
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Avrei necessità di sapere se una rassegna cinematografica che si tiene all’aperto con il pagamento del biglietto e la presenza al massimo di 100 posti a sedere richiede la licenza di cui all’art. 80 del Tulps oppure può essere intesa come pubblico spettacolo (divertimento a cui si assiste passivamente) ed in quanto tale necessita solo di licenza art. 68.
Qualora la soluzione sia l’art. 68 del Tulps, essendo uno spettacolo all’aperto con posti inferiore a 200, credo che occorra solo l’inoltro della istanza alla CCVLPS  e non la richiesta parere alla stessa.

Risposta:

 Si tratta di manifestazione di pubblico spettacolo e quindi necessita della certificazione di agibilità dell’area  (vi sono infatti strutture per il pubblico- sedie) che nel caso di specie, capienza non superiore alle 200 persone, può essere sostituita dalla certificazione del tecnico abilitato iscritto all’albo come previsto dall’articolo 141 comma 2 del TULPS. La certificazione andrà poi trasmessa al presidente della Commissione per i doverosi controlli. Non sarà invece necessaria la licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS  dopo la modifica ad opera art. 164 del dlgs 112 del 1998.

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