IL CASO – pubblico spettacolo – agibilità – durata biennale – ricollocazione

23 Agosto 2021
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Nel caso di licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS, rilasciata con validità biennale per locale di pubblico spettacolo (trattasi di serate con gruppo musicale e danza), la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del TULPS, non si deve riunire per le verifiche agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse caratteristiche, ma si deve comunque riunire ogni volta che si svolge l’evento in calendario, per rilasciare il parere favorevole di agibilità, finalizzato ad ottenere la licenza art. 68 TULPS. E’ giusta la mia interpretazione?

Risposta:

Il comma 3 dell’articolo 141 del regolamento di applicazione del TULPS prevede che, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.  Se quindi nell’ambito dei due anni dall’espressione del parere della commissione si intende reinstallare gli impianti utilizzando la medesima struttura, la medesima collocazione e le medesime dotazioni di sicurezza, sarà sufficiente che un tecnico abilitato dichiari che le strutture sono state ricollocate nel rispetto delle prescrizioni stabilite con la precedente verifica. Si potrà quindi rilasciare la licenza di esercizio prevista dall’articolo 68 TULPS che avrà durata per tutto il periodo in cui la struttura sarà collocata  nell’area.

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