Risposta:
Il comma 3 dell’articolo 141 del regolamento di applicazione del TULPS prevede che, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni. Se quindi nell’ambito dei due anni dall’espressione del parere della commissione si intende reinstallare gli impianti utilizzando la medesima struttura, la medesima collocazione e le medesime dotazioni di sicurezza, sarà sufficiente che un tecnico abilitato dichiari che le strutture sono state ricollocate nel rispetto delle prescrizioni stabilite con la precedente verifica. Si potrà quindi rilasciare la licenza di esercizio prevista dall’articolo 68 TULPS che avrà durata per tutto il periodo in cui la struttura sarà collocata nell’area.
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