Risposta:
Il produttore agricolo può vendere i prodotti di propria produzione anche dopo che questi hanno subito delle trasformazioni, nel caso di specie confezionamento; fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni relative all’etichettatura dei prodotti confezionati, dovrà presentare, al comune dove ha sede il locale di confezionamento, la SCIA sanitaria relativa alla lavorazione e confezionamento dei prodotti, dovrà anche aggiornare la propria iscrizione al registro delle imprese indicando la seconda sede operativa dell’azienda.
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