» Quesito
Si terrà nel nostro comune una passeggiata all’aperto tra i vigneti organizzata dalla Proloco. All’evento parteciperanno meno di 200 persone. Dato che il d. l. 8 agosto 2013, n. 91, ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps all’art. 68, «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo». Ci chiediamo con la nuova normativa l’evento non deve più essere autorizzato dal Responsabile del suap, ma sarà sufficiente che la proloco presenti una Scia che contenga una asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il piano del safety security, il piano di sicurezza, il piano antincendio, ecc. Il comune dovrà verificare la completezza della domanda e dei suoi contenuti senza rilasciare alcuna autorizzazione? E’ giusto procedere in questo modo?
» Risposta
Non sembra a nostro parere che una passeggiata fra le coltivazioni di uva possa configurare una attività di trattenimento e che quindi necessiti di una licenza di polizia di cui all’art.68 tulps; riteniamo invece che sia corretto dare l’ avviso al Questore ai sesni dell’art.18 tulps e attenersi, per quanto riguarda alla sicurezza, alle indicazioni della circolare Piantedosi del 18 luglio 2018.
Fiere, sagre, feste paesane e spettacoli viaggianti di Elena Fiore e Miranda Corradi
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